Normativa dei pontili galleggianti: guida per evitare reati

foto-slide-3

L’annosa questione relativa ai permessi edilizi et similia relativi a strutture marittime come pontili e affini, è ancora accesa, soprattutto quando si parla di realizzare ormeggi stagionali come ad esempio i pontili galleggianti con corpi morti e catenaria. 

In realtà, il problema è  assai complicato poiché per i pontili galleggianti la normativa cambia a seconda del luogo, e le licenze per questo tipo di struttura possono cambiare enormemente da regione a regione, da provincia a provincia. 

Va da sé quindi che è sempre bene informarsi con le autorità locali competenti prima di procedere con l’impianto di qualsiasi struttura. 

Qui nel blog di Candock, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di pontili galleggianti e accessori annessi, abbiamo deciso di affrontare approfonditamente la questione. 

E anticipiamo che, per esperienza, sappiamo che scegliere strutture modulari e non fisse, come è il caso dei pontili offerti da Candock, può aiutare ad evitare alcuni problemi tipici di chi necessita l’installazione di un pontile galleggiante atto a qualsiasi scopo.

Come evitare reati installando un pontile galleggiante

Come già detto, i permessi possono variare enormemente a seconda di dove vi troviate e dell’uso che vorrete fare del vostro pontile galleggiante. C’è però un articolo a cui molti proprietari si attengono quando hanno intenzione di installare un pontile galleggiante: l’art 31 D. Lgs 79/2011.

Secondo l’art 31 D. Lgs 79/2011 è stato infatti introdotto il principio per il quale i punti di ormeggio di cui all’art. 2., co. lett. c) D.P.R. 509/1997, ove assenti concessione demaniale marittima o lacuale, non necessitano di alcun ulteriore titolo edilizio

Grazie a ciò, è stato possibile superare il tradizionale orientamento giurisprudenziale che in passato aveva ritenuto necessaria la concessione edilizia per la realizzazione di un pontile galleggiante per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto, ancorato al fondo marino mediante catene legate a corpi morti in calcestruzzo armato.

Il Disegno Legislativo di cui sopra tuttavia, specifica un punto importante per risolvere la questione: «Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale». 

Il problema relativo all’installazione dei pontili galleggianti, infatti, è connesso alla decentralizzazione degli oneri di gestione e amministrazione connessi al demanio marittimo, lacuale e fluviale sancita dal D. Lgs. n616, del 5 giugno 1962 che conferiva alle Regioni il compito di amministrare tale demanio e, di conseguenza, di gestire permessi, regolamentazioni e/o sgomberi delle suddette aree.

Allo stesso tempo, tuttavia, sebbene questo aspetto sia gestito dalle singole Regioni, lo Stato può sempre intervenire nella classificazione del demanio marittimo. Questo genera non poca confusione per quanto riguarda i permessi, anche nel caso dell’installazione di pontili galleggianti mobili come quelli Candock. 

Non è affatto raro che una più recente classificazione del demanio marittimo da parte di una delle due parti entri in contrasto con quella precedente, creando di fatto una confusione normativa che rende complesso richiedere permessi di installazione di varie strutture, pontili compresi.

Per evitare di incorrere in reati, pertanto, è altamente consigliato presentare domanda alla Regione e chiedere consulenza di un legale specializzato sulle procedure da seguire. 

Installazione di pontili galleggianti: la mobilità potrebbe essere un vantaggio

In luce del panorama discretamente complesso circa i permessi per installare pontili galleggianti, la mobilità degli stessi potrebbe costituire un vantaggio significativo. 

Puntando su pontili galleggianti mobili, infatti, non si va ad installare una struttura fissa che vada ad intervenire drasticamente sul luogo. 

Di conseguenza si potrebbe evitare di andare incontro a numerose certificazioni e domande da presentare non solo alla Regione ma anche alle autorità competenti della conservazione e mantenimento del patrimonio demaniale pubblico.

Rispetto a pontili galleggianti fissi, le procedure richieste per l’installazione di pontili mobili (senza commettere reati di sorta) potrebbero essere più semplici e, soprattutto, più rapide.

È per questo motivo che noi di Candock abbiamo deciso di sviluppare pontili galleggianti modulari di ultima generazione che riescano a trovare un giusto compromesso tra resistenza, durabilità dei componenti e rispetto dell’ambiente. 

Il nostro sistema modulare è di fatto un composto di polietilene ad alta densità di resina, formato da un materiale ecologico perché interamente riciclabile e di ultima generazione. 

Grazie ad esso, abbiamo dalla nostra un duplice vantaggio:

  • una struttura capace di resistere alle dure condizioni meteorologiche a cui sono solitamente soggetti i pontili (soprattutto quelli esposti al mare aperto). 
  • impatto ambientale zero, grazie al fatto che si tratta di materiali duraturi che non inquinano l’acqua o l’ambiente circostante. 

Secondo i nostri studi scientifici, un pontile galleggiante modulare targato Candock è capace infatti di resistere a tutti quegli agenti aggressivi di tipo atmosferico e acquatico (uno su tutti, la salsedine) a tal punto da durare dalle due alle tre volte in più di una normale banchina vecchia scuola, prima di essere sostituita. 

I vantaggi di un pontile galleggiante mobile: i permessi di edilizia “libera”

Ulteriore vantaggio di installare un pontile galleggiante mobile modulare come quelli offerti dalla nostra azienda è rappresentato dalla possibilità di avvalersi dei permessi di edilizia libera.

Si tratta di una regolamentazione che varia da Regione a Regione, motivo per cui è comunque altamente consigliato affidarsi ad un parere legale competente in materia. 

Detto questo, i permessi di edilizia libera coinvolgono una serie di provvedimenti “temporanei” che, per questo motivo, si ritengono esonerati dall’autorizzazione paesaggistica.

Ad esempio, la ex art. 21, c. 1, L.R. Regione Liguria n.16/08 e ss. mm. ed ii. sancisce che le piattaforme messe in opera per un periodo inferiore ai 120 giorni (ovvero necessariamente mobili) rientrano tra gli interventi di edilizia libera.

Come si è detto queste regolamentazioni variano da Regione a Regione, tanto per quanto riguarda il periodo di messa in opera quanto per le eventuali eccezioni. Ma installando un pontile galleggiante mobile modulare come quelli che noi di Candock ti mettiamo a disposizione potresti rientrare in questa categoria e, pertanto, semplificarti la vita.

Contattaci per maggiori informazioni sui prodotti Candock



CONDIVIDI